Accesso al pubblico impiego

 

Come è noto, l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione è regolato dal principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso.

Le disposizioni speciali richiamate in alcuni articoli di stampa in materia di “stabilizzazione” del personale precario dettata dalle leggi finanziarie del 2007 e del 2008, anche se danno la possibilità di derogare al suddetto principio, vanno applicate secondo regole e principi ben precisi.

Dette leggi finanziarie, facendo riferimento alle situazioni di irregolarità presenti in diverse realtà della Pubblica Amministrazione, hanno regolamentato in maniera a volte non sempre chiara le procedure di stabilizzazione di detto personale che comunque devono intendersi a carattere transitorio ed eccezionale.

In particolare, nella fattispecie, le procedure di stabilizzazione sempre del personale precario possono essere avviate dalle Amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno (2008 – 2009 – 2010) i bandi di reclutamento vengano emanati nei limiti delle dotazioni organiche in ragione del loro effettivo fabbisogno e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

La legge finanziaria del 2008 è da intendersi limitata alla portata temporale prevista nella stessa. Infatti l’art. 3, comma 90 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) precisa che le assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione sono comunque subordinate all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale che rimane presupposto fondamentale per l’assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione.

La possibilità di ammettere a procedure di stabilizzazione il personale in possesso dei prescritti requisiti è comunque circoscritta agli anni 2008 e 2009, sempre ai sensi della legge finanziaria e non è possibile prevedere un’assunzione a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione per una disponibilità di posti che si sono creati nell’anno 2010.

E’ da precisare, però, che i predetti bandi possono prevedere una riserva dei posti non superiore, per i titolari di contratto a tempo determinato, al 20% dei posti messi a concorso.

Pertanto si ribadisce che la procedura selettiva di natura concorsuale rimane presupposto fondamentale per l’assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione con la riserva dei posti innanzi citata.

Inoltre rimane fermo il principio che le disposizioni sulla stabilizzazione non determinano in capo ai possibili destinatari  un diritto soggettivo all’assunzione, ma unicamente un’aspettativa che potrebbe comportare da parte del giudice un risarcimento economico al lavoratore interessato.

Infine è da precisare che non possono essere considerati utili ai fini della maturazione del requisito periodi di proroga o contratti intervenuti successivamente ai termini innanzi richiamati.

Si precisa che la legge finanziaria del 2008 ha previsto per il tempo indeterminato la possibilità di una riserva di posti nei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo determinato così come precedentemente chiarito e per le collaborazioni coordinate e continuative (co. co. co.) soltanto il riconoscimento del servizio prestato in termini di punteggio in sede di valutazione di titoli.

E’ appena il caso di precisare che norme successive (legge 102/2009 e legge n. 122/2010) hanno dato la possibilità alle amministrazioni pubbliche di bandire concorsi con riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso per il personale precario citato, calcolato nel limite del 40% delle risorse finanziarie destinate per l’indizione dei suddetti concorsi.

Si precisa, inoltre, che sono esclusi categoricamente dalla predetta procedura di stabilizzazione i contratti di lavoro subordinato sorti nell’ambito dell’attività correlata a forme di finanziamento, nonché i contratti di lavoro subordinato di personale proveniente da processi di esternalizzazione degli Enti.

Infine si precisa che il reclutamento speciale secondo la procedura di stabilizzazione deve tener conto del rispetto della quota di riserva per le categorie protette previste dalla legge 12/03/1999, n. 68, con deroga alla limitazione di spesa prevista.

Concludendo si può affermare che il concetto di stabilizzazione non ha una valenza giuridica e non va inteso come intervento volto alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Pensare diversamente risulterebbe incompatibile con il principio inderogabile sancito dall’art. 36, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le disposizioni previste al riguardo in materia di instaurazione di rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.  

Si precisa infine che, ai sensi del citato Decreto, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, e pertanto operare diversamente espone gli amministratori e i dirigenti che firmino gli atti prodromici e conseguenziali a responsabilità patrimoniali (Corte dei Conti) e penali (A.G.).

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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