A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione dal 1995)

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L’inserimento  nella proposta di legge “nuova disciplina dell’ordinamento  della professione forense” dei commi 5 e 6 dell’articolo 2, che affidano  all’avvocato, fatti  salvi i casi espressamente previsti dalla legge,  l’esclusività  dell’assistenza e della rappresentanza  nelle procedure arbitrali rituali e di mediazione  e/o altri tipi di  risoluzione di controversie stragiudiziali e’ pienamente condiviso dall’ANPAR. Finalmente una legge  che si adatta bene a tutti, politici, avvocati, mediatori e organismi di mediazione. Bene sta facendo il Parlamento  a dare regole all’avvocatura in materia stragiudiziali piuttosto che non darne. Il sistema di risoluzione alternative di controversie extragiudiziali voluto dall’Unione Europea  e dall’Italia – dice Pecoraro  presidente dell’associazione nazionale per l’arbitrato e la conciliazione -! offre, rispetto al processo civile,  il vantaggio della rapidita’ (il che non e’ poco) e della specializzazione dei  mediatori e/o degli arbitri, che possono essere scelti dalle stesse parti proprio in relazione alla materia oggetto della lite. Con esso le parti affidano la risoluzione della controversia insorta fra loro ed una o piu’ persone private (di solito, magistrati in pensione, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, revisori legali, docenti universitari, ma anche ingegneri, architetti, geometri, periti, ecc.), le quali, pur non essendo organi stabili della giurisdizione statale, riscuotono la loro fiducia ed hanno il potere di “sentenziare”.
L’istituto presuppone quindi l’esistenza di una lite per la quale le parti in disputa non intendono rivolgersi ai giudici ordinari. La decisione degli arbitri (il LODO) o la proposta di accordo (se il regolamento dell’organismo di mediazione, iscritto nel registro, lo prevede)  o l’avvenuto accordo tra le parti, se adottati nel rispetto delle forme stabilite dalla legge, sono equiparate a tutti gli effetti ad una “SENTENZA” dei giudici togati.
Convenientissimi, dunque l sistemi extragiudiziali citati anche per quanto riguarda le eventuali impugnazioni. Infatti, sotto tali profili, al lodo arbitrale e’  escluso il giudizio di appello sul merito mentre sono ammesse solo delle tassative impugnazioni per nullita’ davanti alla Corte d’appello.  Per la mediazione civile e commerciale, invece,  il verbale di accordo come si sa una volta omologato   e’ impugnabile solo per vizi di volonta’ o  per violazioni a norme imperative di legge (diciamo che fuori da queste ipotesi e’ una “sentenza” tombale).
 “Purtroppo,  debbo rilevare con amarezza che, in questi ultimi tempi “sono montati in cattedra” sentenziatori non sempre preparati ed all’altezza di dirimere controversie, se qualcosa di buono si e’ fatto in particolare nella mediazione obbligatoria  lo si e’ fatto quando le parti  sono state “accompagnate”  da avvocati spesse volte anche mediatori. Mi auguro – continua Pecoraro – che questo  progetto di riforma  coincidera’  anche con la  “eliminazione dell’eccesso di delega”  rilevato dalla Corte Costituzionale in materia di  “obbligatorieta’”  e che l’emanazione di un decreto legge, possibilmente prima della pubblicazione sulla G.U. della  sentenza della Corte (fino ad allora resta obbligatoria la mediazione cosi’ come previsto dall’art. 5 comma 1 del D.Lsg 28/2010), contenga anche l’allargamento a tutti i diritti disponibili della  “obbligatorietà“ così come più volte chiesto al Parlamento e ai Consiglio dei ministri  da parte dell’associazione ANPAR.

Ufficio stampa
AIANNO

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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