ANCL CASERTA-INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI

 

AL VIA LE DOMANDE PER LÂ’ANNO 2011
• INPS, Circolare n. 76 del 31 maggio 2012
LÂ’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle misure di
incentivazione allÂ’assunzione di lavoratori disoccupati che versano in
situazioni particolari, introdotte, in via sperimentale, dalla Legge n.
191/2009 (Finanziaria 2010), ed attuate dal Decreto n. 62509 del 31
ottobre 2011, relativamente alle assunzioni effettuate nel corso
dellÂ’anno 2011.
Tali benefici sono stati prorogati per il corrente anno dalla Legge di
Stabilità 2012, tuttavia per l’effettiva fruizione delle agevolazioni
relative alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2012, si deve
attendere lÂ’emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Con il Decreto n. 62509 del 31 ottobre 2011, pubblicato sulla G.U. n.
52/2012, il Ministero del Lavoro ha dato attuazione per lÂ’anno 2011
agli incentivi per lÂ’assunzione di lavoratori percettori di
trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla Legge n. 191/2009
(Finanziaria 2010).
Ora, con la Circolare n. 76 del 31 maggio 2012, lÂ’INPS fornisce le
istruzioni operative per lÂ’effettiva fruizione delle agevolazioni
relative alle assunzioni effettuate nel corso del 2011 (fino al 31
dicembre 2011) di:
• beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età;
• lavoratori in mobilità ovvero beneficiari dell’indennità di
disoccupazione non
agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano
almeno 35 annidi anzianità contributiva;
• lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione ordinaria
con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.
La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. Legge di stabilità 2012) –
articolo 33,
comma 25 – ha disposto la proroga dei predetti benefici anche per l’anno
2012. Tuttavia lÂ’INPS precisa che, relativamente alle assunzioni
effettuate dal
1° gennaio 2012, è necessario attendere l’emanazione del relativo
decreto
ministeriale.
Interessati ai benefici sono tutti i datori di lavoro, comprese le
società cooperative che stipulino un contratto di lavoro dipendente
con il socio.
Di seguito si illustrano le precisazioni fornite dallÂ’INPS nella
circolare in esame, che vanno ad integrare quanto già comunicato dallo
stesso Istituto con la Circolare n. 22/2011.
LAVORATORI DISOCCUPATI CON ALMENO 50 ANNI
La riduzione contributiva (versamento dei contributi, a carico del
datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti) spetta
per lÂ’assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o
parziale, effettuata nel corso dellÂ’anno 2011, di lavoratori che, alla
data dellÂ’assunzione, presentano
congiuntamente i seguenti requisiti:
• abbiano compiuto 50 anni di età;
• siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti ordinari.
Il beneficio spetta anche in caso di:
• trasformazione a tempo indeterminato, o
• proroga a tempo determinato, effettuate nel corso del 2011, di un
rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato dopo
il 1° gennaio 2010, a condizione che il lavoratore fosse titolare
dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari
alla data dellÂ’assunzione a tempo determinato;
• abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo
indeterminato o
della proroga a tempo determinato.
Il beneficio contributivo è riconosciuto:
• per tutta la durata del rapporto e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2011;
• nel limite delle risorse appositamente stanziate dal Decreto n.
62509/2011 (pari per lÂ’anno 2011 ad euro 3.600.000);
• a condizione che non ricorrano i presupposti per applicare le
agevolazioni stabilite per l’assunzione dalle liste di mobilità (art.
8, c. 2, e art. 25, c. 9, Legge n. 223/1991).

LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE

LÂ’Istituto precisa, innanzitutto, che lÂ’incentivo disciplinato dal
Decreto n. 62509/2011, spetta in caso di prosecuzione del rapporto di
lavoro con dipendenti già in forza, nel limite, per il 2011, delle
risorse appositamente stanziate (euro 80.000).
I lavoratori coinvolti devono aver maturato almeno 35 anni di
anzianità contributiva, validi ai fini del diritto al trattamento
pensionistico.
Più precisamente, il beneficio spetta ai datori di lavoro:
• che hanno originariamente assunto lavoratori in mobilità, se:
‐ è meramente proseguito durante il 2011 il rapporto di
lavoro,
per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2010 o nel corso del 2011
‐ le riduzioni contributive previste dalla Legge n. 223/1991
(art. 8, comma 2, e art. 25, comma 9); ‐ è stato prorogato,
nel
corso del 2011, un rapporto di lavoro a termine oltre i 12 mesi
previsti dallÂ’art. 8, comma 2 della Legge n. 223/1991;
• che hanno originariamente assunto nel corso del 2010 lavoratori con
almeno 50
anni di età, che godevano di indennità di disoccupazione non agricola
con
requisiti normali, se:
‐ è meramente proseguito, durante il 2011, il rapporto di
lavoro, per il quale
sono scadute – il 31 dicembre 2010 ‐ le riduzioni
contributive
previste dalla
Legge n. 191/2009 (art. 2, comma 134, primo periodo);
‐ è stato prorogato, dal 1° gennaio 2011, un rapporto di
lavoro
a termine per il
quale il 31 dicembre 2010 erano scadute le riduzioni contributive
previste dalla
Legge n. 191/2009 (art. 2, comma 134, primo periodo);
‐ è stato trasformato a tempo indeterminato, dal 1° gennaio
2011, un rapporto
di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, per il
quale il 31
dicembre 2010 erano scadute le riduzioni contributive previste dalla
Legge n.
191/2009 (art. 2, comma 134, primo periodo).
In presenza delle suddette condizioni, al datore di lavoro spetta il
prolungamento
delle riduzioni contributive previste per i datori di lavoro che
assumono dalle liste di mobilità (articolo 8, comma 2, e articolo 25,
comma 9, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, ovvero articolo 2, comma
134 primo periodo della Legge n. 191/2009), oltre la loro scadenza
originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del
diritto al pensionamento (inteso come momento di decorrenza del
diritto di fruire effettivamente del trattamento pensionistico, cioè
il momento di decorrenza della cosiddetta “finestra mobile”) e,
comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2011.
LÂ’incentivo decorre:
• dalla proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro o
• in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a
quello in cui è scaduta la precedente agevolazione.
In ogni caso lÂ’incentivo non si applica prima che sia maturato il
requisito dell’anzianità contributiva.

LAVORATORI DISOCCUPATI DI OGNI ETÀ

È infine previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro che:
• non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale
avente la
stessa qualifica dei lavoratori da assumere,
• non abbiano sospensioni dal lavoro (ai sensi dell’art. 1, Legge n.
223/1991),
e che abbiano assunto, nel corso del 2011, senza esservi tenuti, a
tempo pieno e
indeterminato lavoratori destinatari:
• dell’indennità di disoccupazione involontaria ordinaria con
requisiti normali,
ovvero
• del trattamento speciale di disoccupazione edile.
Sono incentivabili anche le trasformazioni da tempo determinato a
tempo pieno ed
indeterminato, avvenute nel corso del 2011 di un rapporto instaurato
dopo il 1°
gennaio 2010.
L’incentivo in esame, pari alle mensilità di indennità di
disoccupazione non ancora erogate al netto di quanto dovuto a titolo
di contribuzione figurativa,
• è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di
lavoro a
titolo di contributi previdenziali ed assistenziali;
• spetta:
‐ per un periodo pari alla durata residua del trattamento
riconosciuto al
lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2011;
‐ nel limite delle risorse stanziate (pari ad euro 3.100.000
per
lÂ’anno 2011).
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in
base alla
normativa vigente, compreso lÂ’incentivo di cui allÂ’articolo 2, comma
134,
(primo e secondo comma) della Legge n. 191/2009.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati devono
presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di
responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge.
La domanda deve essere presentata:
• esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione
“DiResCo ‐Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”
disponibile sul sito internet
www.inps.it;
• entro il 30 giugno 2012. ��

BELLA FREGATURA TEMPI VERAMENTE LUNGHI PER QUESTI INCENTIVI

 

Mattia Branco

Ho diretto, ho collaborato con periodici locali e riviste professionali. Ho condotto per nove anni uno spazio televisivo nel programma "Anja Show".

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