SAN NICOLA LA STRADA – Consiglio tributario, nuovo organismo per spremere i contribuenti
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di Nunzio De Pinto
Nella manovra finanziaria del luglio scorso (Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122) per incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento e di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, è stato inserito l’obbligo della costituzione del “Consiglio tributario” nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, prescrivendo che il consiglio comunale deve adottare il “Regolamento per l’istituzione del Consiglio tributario” entro il 31 dicembre prossimo. Il Consiglio Tributario deve essere istituito con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale onde consentire l’attività di partecipazione dell’Ente Locale, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l’Inps e l’Agenzia del Territorio, alla segnalazione di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. Il regolamento da adottare da parte del Consiglio Comunale deve, tra l’altro, regolamentare il numero dei membri e le norme di funzionamento del Consiglio stesso, ovvero presidenza, deleghe, votazioni ecc. Inoltre, oltre a svolgere la funzione di interfaccia con gli uffici comunali, dovrà collaborare in stretta sinergia con gli organi dello Stato per le finalità istitutive del Consiglio Tibutario. L’obiettivo del legislatore è quello di consentire ai comuni di promuovere un processo integrato e gratuale di recupero dell’equità fiscale, eliminando le molteplici sperequazioni presenti, oltre a trarne concreti benefici con la partecipazione dell’Ente locale per una quota pari al trentatre per cento delle maggiori entrate accertate. L’organismo esaminerà le segnalazioni che perverranno al Comune da parte dell’Agenzia delle Entrate alla quale comunicherà entro 60 giorni ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. In collaborazione con l’Agenzia del Territorio avvierà un monitoraggio costante del territorio per individuare i fabbricati che non risultino dichiarati al Catasto. Inoltre esprimerà parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla determinazione e modificazione delle tariffe dei tributi comunali e potrà avanzare proposte sulla determinazione dei tributi stessi. La durata in carica dei consiglieri tributari coincide con il mandato del Consiglio Comunale che li elegge e possono essere confermati una sola volta. Non sono eleggibili: i parlamentari; i consiglieri regionali; i consiglieri provinciali; i consiglieri e gli assessori comunali; i consiglieri delle circoscrizioni; i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del comune; i membri e i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado; le persone che abitualmente esercitano l’assistenza e la rappresentanza dei contribuenti, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria; i magistrati in servizio; le persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado. Il consiglio tributario ha diritto di avere le documentazioni e gli elementi in possesso dei vari uffici comunali ritenuti utili per lo svolgimento della sua funzione.