LA SCUOLA TUTELA I DISABILI ?
di Angela Nespoli
La terminologia usata correntemente per indicare la presenza nell’essere umano di limitazioni dell’attività o restrizioni della partecipazione sociale è molto confusa ed imprecisa. Termini come minorato, invalido, inabile, handicappato, soggetto in situazione di handicap, disabile, persona con bisogni educativi speciali vengono spesso confusi ed usati in modo improprio. L’etimologia di disabile, con la sottolineatura del prefisso peggiorativo «dis», viene per lo più usata per individuare chi manca di capacità fisiche o mentali e considerata intercambiabile con handicap, il cui significato in campo medico e sociale, indica una menomazione psicofisica che ostacola o impedisce le funzioni considerate normali per la persona .
Per la prima volta si associa lo stato di un individuo non solo a funzioni e strutture del corpo umano, ma anche ad attività a livello individuale o di partecipazione nella vita sociale. In tale pubblicazione la menomazione viene definita come perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica. Nel dicembre del 2006 è stata adottata solennemente dall’Assemblea dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità che è stata poi sottoscritta l’anno successivo da 73 paesi, tra cui l’Italia, con l’impegno di inserirne i principi nella legislazione nazionale. Nel testo della Convenzione si passa «dall’incapacità come problema individuale alla discriminazione prodotta dalla società ; dalla condizione di cittadini invisibili a quella di persone titolari di diritti umani; dalle politiche dell’assistenza e della sanità alle politiche inclusive e di mainstreaming; da oggetti di decisioni prese da altri a soggetti consapevoli che vogliono decidere della propria vita» .
L’inserimento degli alunni diversamente abili nelle scuole di ogni ordine e grado e primariamente nella scuola dell’obbligo trova il suo fondamento nella Costituzione. In applicazione al principio di uguaglianza (art. 3) si impone alle istituzioni della Repubblica il dovere di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Tale dovere non ricade solo sugli operatori scolastici per la realizzazione del diritto allo studio (art. 34), ma è collegato con il diritto alla salute (art. 32), all’educazione (art. 30 e 38), il diritto all’assistenza ed all’avviamento professionale (art. 38). Sono pertanto coinvolti, unitamente al mondo della scuola, gli operatori sanitari, la famiglia, i servizi sociali.
La legge prevede che: È garantito il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap (TU, 2003). La legge n. 104/92 all’articolo 13 prevede la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati, in campo scolastico. Vengono individuati strumenti istituzionali e procedure che le scuole devono seguire come gli Accordi di programma, da stipularsi tra le istituzioni scolastiche e tutti i servizi e le risorse presenti sul territorio ed il Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica previsto presso ogni ufficio scolastico provinciale. Per quanto riguarda il superamento e la rimozione delle barriere architettoniche è stato recepito in ambito scolastico quanto contenuto nella normativa già in vigore in merito alle garanzie di accessibilità , adattabilità e visitabilità degli edifici pubblici e privati (D.M. 14 giugno 1989 n. 236). La legge n. 328/00 prevede l’istituzione di specifiche unità operative da parte dei Comuni ed un sistema locale di servizi integrati in rete che deve realizzare il coordinamento e l’integrazione dei servizi sanitari, sociali e dell’istruzione. Sulla base della certificazione rilasciata dall’ASL, il bambino sin dalla scuola d’infanzia ha diritto di fruire delle prestazioni aggiuntive di personale scolastico e, se necessario, di personale dedicato al supporto assistenziale. Per l’alunno disabile deve inoltre essere garantita l’elaborazione di una documentazione specifica finalizzata ad un intervento individualizzato, l’ordinamento scolastico attuale prevede l’elaborazione per tutti gli allievi e quindi anche per l’alunno diversamente abile, di un Piano di Studio Personalizzato, di competenza di tutti i docenti di classe e di quello di sostegno, da integrare con i piani di intervento di carattere sanitario, sociale e familiare.
Dunque, la normativa a tutela degli studenti ‘disabili’ è ampia e dettagliata, ma, a tutt’oggi, si combatte con la burocrazia che talvolta crea grosse problematiche nell’ affrontare le singole problematiche…..L’evidenza delle situazioni e l’ evoluzione della società per fortuna stanno abbattendo muri e pregiudizi che in passato hanno costituito un ulteriore problema al problema…….
                                                                                                        Prof.ssa Angela Nespoli