LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Gentile Collega, La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contratso alle forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale (IN GERGO RITENUTA D’ACCONTO), introduce da oggi l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica. Si tratta della stessa modalità di comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti, per i quali ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione: 1) On-line dal sito: servizi.lavoro.gov.it 2) Posta elettronica, anche non PEC a: intermittenti@ pec. lavoro. gov. it 3) Sms al numero 3399942256 4) App: lavoro Intermittente ; 5) Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici. Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato con l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. In generale Vi ricordiamo che: Il lavoro autonomo occasionale rientra nella fattispecie del “contratto d’operaâ€, disciplinata dall’art. 2222 e segg. del Codice civile. Sotto tale profilo, il lavoratore autonomo occasionale è quel soggetto che svolge a favore di un committente un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione. Il contratto può essere concluso in forma scritta o anche verbalmente, ma ai fini della prova si consiglia sempre che sia fatto per iscritto. La prestazione in questione si distingue, altresì, per la natura occasionale della stessa (assenza di prevalenza e abitualità ), dalle attività di lavoro autonomo svolte abitualmente (ancorché non in via esclusiva), che si inquadrano nell’esercizio di un’arte o di una professione. In particolare, le attività di lavoro autonomo svolte abitualmente e in forma professionale, a differenza delle attività di lavoro autonomo occasionale, sono sempre rilevanti ai fini della normativa IVA e previdenziale: infatti, il lavoratore autonomo abituale è tenuto, in ogni caso, all’apertura di una partita Iva e di una posizione previdenziale. È esclusa l’occasionalità , quando il rapporto sia caratterizzato da un interesse durevole del prestatore d’opera o del committente, rispettivamente, a svolgere o ricevere nel tempo una o più prestazioni (ancorché non periodiche). l’iscrizione e il versamento alla Gestione Separata INPS dei lavoratori autonomi occasionali è obbligaroria soltanto e qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti. L’occasione mi è gradita per inviare, cordiali saluti Luca Peretti Segretario Federterziario Scuola Via Bianca di Savoia, 2 Milano |
---|